• L’infermiere che esercita la libera professione assume la responsabilità del proprio agire (in forma autonoma) e la responsabilità di rappresentare la professione nel contesto sociale.

• L’infermiere esercita la libera professione in forma autonoma o associata e può agire a domicilio della persona che richiede cure infermieristiche o in uno studio, generalmente di tipo associato.

• Il libero professionista infermiere si connota come prestatore d’opera intellettuale effettuata in regime di autonomia tecnica, con ampia discrezionalità e con propria organizzazione del lavoro.

• La posizione giuridica è stabilita dalla legge che definisce le regole a tutela degli interessi di carattere generale degli individui.

• Il Collegio professionale è l’Ente a cui è demandato il compito di vigilare sull’esercizio della professione e tutelare il decoro e l’indipendenza degli infermieri rappresentati.

• Nei confronti dei cittadini assistiti l’infermiere libero professionista ha degli obblighi specifici da cui discendono una serie di responsabilità.

• L’art. 2229 del Codice Civile intitolato “Esercizio delle professioni intellettuali” al comma 1 recita: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. Ciò determina l’obbligo dell’iscrizione all’Albo degli Infermieri per tutti coloro che esercitano al professione infermieristica e sotto qualsiasi forma.

• L’individuazione di professione intellettuale fa si che la stessa possa essere svolta in regime di libera professione.
La modalità dell’esercizio libero professionale richiede:

■ L’organizzazione in proprio dell’attività;
■ La proprietà degli strumenti;
■ Il rapporto di fiducia tra professionista e cliente;
■ La responsabilità diretta;
■ Il diritto a ricevere l’onorario;
■ La discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all’esperienza posseduta.

IL COLLEGIO PROFESSIONALE

Il Collegio degli Infermieri, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’infanzia (IPASVI) ha il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo e mira a punire e a reprimere quei comportamenti posti in essere dal professionista che possono ledere il decoro e l’indipendenza della professione o agire in maniera difforme dai principi sanciti nel Codice Deontologico.

LE ATTRIBUZIONI PROFESSIONALI E LE INCOMPATIBILITÀ

L’infermiere che esercita la libera professione deve attenersi alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.
La pubblicità sanitaria deve essere effettuata previo nulla osta del collegio IPASVI e l’autorizzazione del Comune ove viene esercitata la libera professione.

FORMAZIONE CONTINUA DELL’INFERMIERE LIBERO PROFESSIONALE

Il Collegio IPASVI cura la formazione continua degli infermieri liberi professionisti in adesione da quanto richiesto dalla normativa vigente: Educazione continua in medicina (ECM).
I corsi formativi sono comunicati direttamente agli iscritti all’Albo che esercitano la libera professione.
Il Collegio IPASVI fornisce consulenze professionali, amministrative, legali.


Tel
0532.64302
E-mail: info@opiferrara.it
PEC: ferrara@cert.ordine-opi.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì e Giovedì: 15:30 / 18:00
Martedì 09:00 / 12:00 – Venerdì 09:00 / 11:00
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